Art. 57 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, emodialisi, chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di day hospital o accesso ambulatoriale e convalescenza post intervento nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie.
Tutto debitamente certificato. In tali giornate il dipendente ha diritto all’intero trattamento economico.
L’attestazione della sussistenza delle patologie deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli istituti o strutture accreditate o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
Vengono considerati anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa.
Ccnl comparto sanita’ 2019’21
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Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, ferma restando la normativa vigente, e' il seguente: a) intera retribuzione fissa ...
Art. 36.
Assenze per malattia
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini
della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze
per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio
morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne
faccia richiesta puo' essere concesso di assentarsi per un ulteriore
periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al
comma 2, l'ente, dandone preventiva comunicazione all'interessato o
su iniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle sue
condizioni di salute, per il tramite dell'organo medico competente ai
sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza
di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' psico-fisica
a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai
commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a
proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio
profilo professionale, l'ente procede secondo quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011.
5. Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in
cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro, l'ente, con le procedure di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 171/2011, puo' risolvere il
rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro 30
giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico,
corrispondendo, se dovuta, l'indennita' di preavviso.
6. L'ente puo' richiedere, con le procedure di cui al comma 3,
l'accertamento della idoneita' psicofisica del dipendente, anche
prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di
disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in
presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere
l'inidoneita' permanente assoluta o relativa al servizio oppure
l'impossibilita' di rendere la prestazione.
7. Qualora, a seguito dell'accertamento medico effettuato ai
sensi del comma 6, emerga una inidoneita' permanente solo allo
svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l'ente procede
secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato
superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente
articolo. Analogamente, nell'ipotesi in cui il dipendente venga
dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si
provvede secondo quanto previsto dal comma 5.
8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal
comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela
degli affetti da TBC.
10. Il trattamento economico spettante al dipendente che si
assenti per malattia, ferma restando la normativa vigente, e' il
seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi comprese le
indennita' fisse e ricorrenti, con esclusione di ogni compenso
accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici
giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il
successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente
compete anche il trattamento economico accessorio come determinato
nella tabella 1 allegata al CCNL del 6 luglio 1995;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera «a» per i
successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera «a» per gli
ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel
comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono
retribuiti;
e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno
competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 7, comma 4,
lettera b), se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto
del dipendente ai risultati, per effetto dell'attivita' svolta nel
corso dell'anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio
non necessariamente proporzionale a queste ultime.
11. Ai fini della determinazione del trattamento economico
spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a
day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da
struttura sanitaria competente, purche' sostitutivo del ricovero
ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service,
pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute
al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di
convalescenza.
12. L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve
essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e
comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.
13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi,
dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva
comunicazione all'ufficio competente, precisando l'indirizzo dove
puo' essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di
espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, e' tenuto a
farsi trovare nel domicilio comunicato all'ente, in ciascun giorno,
anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilita' previste
dalle disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione
dall'obbligo di reperibilita' previsti dalla vigente normativa.
15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di
reperibilita', dall'indirizzo comunicato, per visite mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati
motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a
darne preventiva comunicazione all'ente.
16. Nel caso in cui l'infermita' sia riconducibile alla
responsabilita' di un terzo, il risarcimento del danno da mancato
guadagno da parte del terzo responsabile e' versato dal dipendente
all'ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il
periodo di assenza ai sensi del comma 10, compresi gli oneri riflessi
inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da
parte dell'ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo
responsabile.
l comparto sanita’ 2019’21
CIRS35
Come si devono considerare le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due
periodi di assenza per malattia?
Nel caso in cui due periodi di malattia siano intervallati dalla domenica o - qualora l’articolazione
dell’orario preveda che il sabato sia giornata non lavorativa - dal sabato e dalla domenica,
l’assenza si considera come un unico periodo di malattia. In merito si rappresenta che la
Ragioneria Generale dello Stato – IGOP con nota prot. n. 126427 del 16 gennaio 2009 ha reso
un parere al Dipartimento della Funzione Pubblica (avente ad oggetto l’art.71 del d.l. n.
112/2008) con il quale si chiarisce che “con riferimento all’individuazione della retribuzione
giornaliera il relativo computo va effettuato in trentesimi dal momento che, secondo il
consolidato orientamento in materia di servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti
tra due periodi di assenza per malattia vengono anch’esse considerate assenze per malattia e
assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio
”.
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SAN273_Orientamenti Applicativi
Quale trattamento economico viene corrisposto ai dipendenti in caso di assenza per convalescenza post ricovero?
Occorre, in via preliminare, richiamare il comma 1 dell’ art. 71 del D.L. 2008 convertito nella legge 133/2008, che così espressamente dispone:
“1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita”.
Tali disposizioni di maggior favore sono contenute nei CCNL del Comparto e si configurano come eccezioni alla regola generale.
Trattasi dell’art.23, comma 6, lett.a), secondo periodo, del CCNL dell’1.9.1995 il quale nell’ambito dei primi nove mesi di assenza dispone che “Per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella di cui all’Allegato 3.”
L’esclusione delle decurtazioni stipendiali è stata confermata anche dalla circolare n. 7/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, alla quale si rinvia anche per le valutazioni concernenti l’erogazione degli incentivi alla produttività.
COMPORTO (Malattia)
Nei diversi contratti collettivi di lavoro, è fissato un periodo massimo di assenza per malattia compatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro. Può essere considerata l’assenza per malattia nella sua ininterrotta permanenza e stabilirsi che, superando il periodo di assenza, sia possibile il recesso. Questa è la previsione del “comporto secco” o “classico” che può essere anche con “prolungamento” nell’ipotesi di ricaduta della malattia entro determinati periodi temporali. Può essere invece considerata la situazione di periodi di assenza frazionati e intervallati da periodi di prestazione lavorativa, con la previsione di recesso se in un arco di tempo determinato il numero totale delle assenze realizzate supera la quantità indicata nella clausola contrattuale di comporto. Nella maggior parte dei CCNL è previsto il periodo di comporto “per sommatoria o “frazionato”. In questo caso nel determinare il comporto si sommano anche: 24 i giorni festivi o comunque non lavorativi che ricadono nel periodo di malattia certificati dal medico, anche in caso di certificati in sequenza, di cui il primo attesti la malattia sino all’ultimo giorno lavorativo che precede il riposo domenicale, e il secondo la certifichi a partire dal giorno successivo alla domenica non lavorati come in caso di sciopero Viceversa non si tiene conto dei giorni festivi o non lavorativi che seguono o precedono immediatamente quelli indicati sul certificato medico. Se la malattia è causata da comportamenti datoriali come ad esempio, mobbing o demansionamento, i periodi di assenza sono esclusi dal periodo di comporto. Gravi patologie. Le disposizioni contrattuali possono prevedere una speciale tutela per chi, affetto da gravi patologie, deve sottoporsi a terapie salvavita (ad esempio, chemioterapia ed emodialisi). Questa tutela prevede che, i giorni nei quali vengono effettuate le terapie, e in alcuni casi anche i giorni successivi, siano esclusi dal conteggio del cosiddetto “comporto”. In pratica, non sono conteggiati ai fini del raggiungimento del periodo di malattia. Arco temporale di riferimento. L’arco temporale di riferimento per calcolare il periodo di comporto può essere l’anno di calendario o solare, in base a quanto previsto dai CCNL: per anno di calendario si intende il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno per anno solare si intende un periodo di 365 giorni decorrenti dal primo evento morboso, dall’inizio della malattia (se continuativa) ovvero a ritroso. CON