Nell’ipotesi in cui il dipendente non goda delle ferie maturate e non fruite entro il termine stabilito dalla normativa contrattuale, il diritto al loro godimento deve essere considerato decaduto?
La normativa contrattuale disciplina l’istituto delle ferie prevedendo all’art. 28 del CCNL 16.10.2008 che:
- le ferie sono un diritto irrinunciabile e le stesse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio (comma 9);
- compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell’anno (comma 10);
-la fruizione delle ferie deve avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre (comma 10);
- nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell’intero periodo di ferie nel corso dell’anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (comma 12).
Emerge che la questione delle ferie “pregresse” costituisce un’eccezione non contemplata dalla normativa contrattuale che, invece, in linea con il dettato costituzionale, conferma in primo luogo il carattere di irrinunciabilità delle stesse e stabilisce le modalità per la loro fruizione senza sottrarre l’amministrazione dal compito di adoperarsi per adottare comportamenti atti ad assicurare che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare del diritto in argomento.
Dal punto di vista della disciplina legale, è parimenti il caso di rammentare che il carattere inderogabile del diritto alle ferie è finalizzato a consentire al lavoratore il recupero delle energie psicofisiche, a tutela della sua salute e dello sviluppo della sua personalità complessiva. Tali finalità costituiscono, di conseguenza, una vera e propria obbligazione per il datore di lavoro, rendendolo “debitore” dell’obbligo di sicurezza e di tutela della personalità e della salute psicofisica dei propri dipendenti ai sensi dell’art. 2087 c.c. Tale tutela è senza dubbio anche nell’interesse del datore di lavoro stesso.
Sotto tale profilo, secondo costante giurisprudenza, tenuto anche conto del vigente divieto di monetizzazione delle ferie sancito dall’art. 5, c. 8 del d.l. n. 95/2012, è onere dell’amministrazione vigilare sulla fruizione delle ferie da parte dei lavoratori e, di conseguenza, sul rispetto dei termini temporali previsti.
Il datore di lavoro, quindi, non può limitarsi a sottrarre automaticamente al lavoratore il diritto alle ferie dopo aver preso atto della loro mancata fruizione entro i tempi contrattuali ma, prima di poter “azzerare” il contatore delle ferie maturate e non godute il datore di lavoro, ha l’onere di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse messo effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (Corte UE 6.10.2018 in causa C-684/16, punti da 45 a 47). Il datore di lavoro, dunque, è tenuto ad assicurarsi che il lavoratore fruisca delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a fruirne in tempo utile a garantire che le stesse siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte (Corte UE 18.01.2024 in causa C-218/22, punti da 48 a 50).
Si deve concludere che, pur non potendosi escludere casi eccezionali che rendono di fatto impossibile la fruizione delle ferie nei tempi stabiliti contrattualmente (come, ad esempio, un lungo periodo di malattia), in via ordinaria, l’amministrazione ha l’onere di pianificare le ferie dei lavoratori con un certo preavviso, monitorando le ferie residue in capo ad ogni dipendente per agevolarlo ad esercitare in modo effettivo il proprio diritto.
Ferie arretrate. Il datore di lavoro non può azzerarle
di
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 13/02/2024vai ai commenti
Dopo un'attenta analisi della normativa contrattuale attualmente in vigore, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) ha sollevato una questione fondamentale riguardante le ferie "pregresse", che rappresentano un'eccezione non contemplata dalla legge. La normativa, in conformità con i principi costituzionali, sottolinea anzitutto l'irrinunciabilità del diritto alle ferie e stabilisce le modalità per la loro fruizione, senza esimere i datori di lavoro dall'obbligo di garantire che i lavoratori possano effettivamente godere di questo diritto.
Dal punto di vista legale, è importante ricordare che il diritto alle ferie è garantito per consentire al lavoratore di recuperare le energie fisiche e mentali, a tutela della sua salute e del suo benessere complessivo. Questi obiettivi costituiscono un impegno vincolante per il datore di lavoro, che diventa debitore dell'obbligo di assicurare la sicurezza e la tutela della salute dei dipendenti, come stabilito dall'articolo 2087 del codice civile. Tale tutela è, senza dubbio, nell'interesse stesso del datore di lavoro.
Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza e tenendo conto del divieto di monetizzazione delle ferie, è responsabilità dell'amministrazione vigilare sulla fruizione delle ferie da parte dei lavoratori e garantire il rispetto dei termini temporali previsti.
L'Agenzia afferma che il datore di lavoro prima di azzerare il contatore delle ferie maturate non godute dei lavoratori se queste non vengono utilizzate entro i termini previsti, ma deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile affinché i dipendenti potessero effettivamente fruirne. Il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurarsi che i lavoratori usufruiscano delle ferie annuali retribuite, invitandoli formalmente a farlo, se necessario, in modo tale che le ferie possano ancora garantire il riposo e il ristoro necessario.
In conclusione, sebbene ci possano essere circostanze eccezionali che impediscono la fruizione delle ferie nei tempi previsti (come lunghe malattie), in via ordinaria, l'amministrazione ha l'obbligo di pianificare le ferie dei lavoratori con un preavviso adeguato, monitorando le ferie residue di ciascun dipendente per consentire loro di esercitare pienamente il proprio diritto.
da NoiPA
Quante ferie spettano al dipendente pubblico e può usufruirne quando vuole? E i riposi? Ecco una guida per chiarire ogni dubbio dopo l'entrata in vigore del Ccnl Sanità 2019-2021 e le relative novità.
Ogni dipendente ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie retribuite.
Il dipendente che ha un turno articolato su 5 giorni lavorativi ha diritto a 28 giorni di ferie all’anno.
Il dipendente che ha un turno articolato su 6 giorni lavorativi ha invece diritto a 32 giorni di ferie all’anno
I dipendenti, nei primi tre anni di servizio - sia a tempo determinato che indeterminato - hanno diritto a 26 giorni di ferie in caso di articolazione oraria su 5 giorni e di 28 giorni di ferie in caso di articolazione oraria su 6 giorni. Dopo 3 anni di servizio, al dipendente spettano rispettivamente 28 giorni e 32 giorni a seconda dell’articolazione oraria. Oltre a questi giorni, ad ogni dipendente vengono riconosciute 4 ulteriori giornate di riposo all’anno, definite contrattualmente festività soppresse.
In caso di part-time il lavoratore matura un numero di giorni di ferie rapportato alla percentuale di tempo lavorato. Il personale tecnico di radiologia, o coloro che sono esposti, nella loro attività quotidiana, a radiazioni, hanno diritto a 15 giorni all'anno di ferie aggiuntive per "rischio radiologico" (tecnici e infermieri di radiologia; personale che opera in radiologia vascolare, angiografia o emodinamica).
Nel caso in cui il dipendente venga assunto nel corso dell’anno o cessi il servizio nel corso dell’anno, spetta un numero di ferie proporzionale ai mesi lavorati. Se nel mese il dipendente ha lavorato più di 15 giorni, il mese viene considerato intero.
Un diritto irrinunciabile
Non monetizzabili
Da usufruire nell’anno in corso
Fruite compatibilmente con le esigenze del servizio, su richiesta del dipendente
Le ferie sono monetizzabili solamente se il rapporto di lavoro cessa e non è stato possibile fruirne.
Le ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio possono essere frazionate in più periodi. Al dipendente sono garantiti 15 giorni consecutivi nel periodo 1 giugno–30 settembre. Al dipendente con figli in obbligo scolastico, il periodo di ferie va dal 15 giugno al 15 settembre, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro.
Se le ferie vengono interrotte o sospese per motivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese di viaggio documentate o alle spese di viaggio anticipate e non godute.
Nel caso in cui le ferie non possano essere fruite nell’anno in corso, devono essere fruite nel primo semestre dell’anno successivo.
Malattia superiore a 3 giorni
Ricovero ospedaliero
Lutto
Il dipendente ha l’obbligo di darne comunicazione tempestiva.
La malattia prolungata non riduce le giornate di ferie.